Ieri il Consiglio di Stato, “ha disposto la sospensione della sentenza del Tar Lecce n.249/2021″.
Il giudice Luigi Maruotti, presidente della IV sezione del Consiglio di Stato, ha motivato il suo no sottolineando che “non risulta e non è stata comprovata la circostanza che, in assenza di immediate misure cautelari, per l’appellante si produrrebbe uno specifico pregiudizio irreparabile”.
Di seguito il testo integrale dell’Ordinanza.
Pubblicato il 12/03/2021
REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2021, proposto da Arcelor Mittal Italia S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Gianni, Stefano Grassi, Antonio Lirosi, Elisabetta Gardini e Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20,
contro
– il Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9;
– l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (“Arpa”) Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
– la Prefettura di Taranto – Ufficio territoriale del Governo e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
– del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell’interno, in persona del rispettivo Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– dell’Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Angelo Raffaele Cassano e Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, n. 32;
– del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori – Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale nazionale del Codacons n Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;
e con l’intervento diad adiuvandum:
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Valerio Pescatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Prima), n. 249 del 13 febbraio 2021, resa tra le parti. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (“Arpa”) Puglia, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell’interno, dell’Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria, del Codacons – Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori, dell’Ufficio territoriale del Governo di Taranto e dell’Ispra – Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, e dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
Visto l’appello incidentale proposto da Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le domande di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentate in via incidentale dalle parti appellanti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137 del 2020, il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati Stefano Grassi, Antonio Lirosi, Elisabetta Gardini, Luisa Torchia, Francesco Saverio Marini, Laura Marasco, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Valerio Pescatore, Marco Annoni, Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich, Gino Giuliano, Carlo Rienzi e l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli che partecipano alla discussione orale ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137 del 2020;
A) Rilevato che:
a.1) con il ricorso di primo grado n. 393 del 2020 (cui è seguito il ricorso n. 397 del 2020 di I.L.V.A. S.p.a. in amministrazione straordinaria), la società appellante ha impugnato – oltre agli atti connessi – l’ordinanza “contingibile ed urgente” n. 15 del 27 febbraio 2020, con cui il Sindaco di Taranto:
i) ha constatato che, nello stabilimento siderurgico gestito dall’appellante nel territorio del Comune, si sono verificate, nei giorni del 5, 17, 18 e 19 agosto 2019, “emissioni in atmosfera relative al camino denominato E312” e, nei giorni del 20 e 21 febbraio 2020, “emissioni odorigene”;
ii) ha fissato il termine di trenta giorni, per l’individuazione degli impianti “coinvolti nei fenomeni emissivi” e per “l’eliminazione delle eventuali criticità o anomalie”; iii) ha fissato l’ulteriore termine di trenta giorni – dopo la scadenza di quello precedente – per l’avvio delle “operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi”;
a.2) con la nota n. 173 del 29 marzo 2020 (giorno successivo alla scadenza del primo termine di trenta giorni, fissato per l’individuazione degli impianti “interessati dai fenomeni emissivi”), il Sindaco ha comunicato il decorso dell’ulteriore termine di trenta giorni, per l’avvio delle “operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi”;
a.3) l’appellante ha proposto il ricorso principale di primo grado contro l’ordinanza “contingibile ed urgente” n. 15 del 27 febbraio 2020 e motivi aggiunti contro la nota n. 173 del 29 marzo 2020 (e analoghe impugnazioni sono state proposte dall’I.L.V.A. nel giudizio n.r.g. 397 del 2020);
a.4) il Tribunale amministrativo regionale – con le ordinanze nn. 318 e 319 del 24 aprile 2020 e nn. 628 e 629 dell’8 ottobre 2020 – ha disposto incombenti istruttori ed ha nel frattempo sospeso integralmente l’efficacia degli atti impugnati e poi – con le ulteriori ordinanze nn. 779 e 780 del 17 dicembre 2020 – ha fissato l’udienza del 27 gennaio 2021 per la definizione del giudizio di primo grado, disponendo l’ulteriore sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, sino alla data di deposito della sentenza;
a.5) la sentenza del T.a.r. è stata depositata in data 13 febbraio 2021;
a.6) i due termini di trenta giorni – rispettivamente fissati dall’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020 e dalla nota n. 173 del 29 marzo 2020 – hanno ripreso a decorrere dopo il deposito della sentenza appellata dal 14 febbraio 2021 nuovamente e per l’intero, come disposto dalla sentenza di primo grado;
B) Premesso che:
b.1) la tutela cautelare costituisce un rimedio finalizzato ad evitare che, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sulla domanda proposta, l’interesse legittimo di chi agisce in giudizio possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile (art. 98 c.p.a.);
b.2) nel decidere sull’emanazione della misura si deve altresì tener conto dell’eventuale pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe derivare agli interessi delle altre parti del processo, in caso di accoglimento dell’istanza;
b.3) il relativo giudizio deve essere svolto in base alle allegazioni e alle evidenze processuali, emergenti ad un primo esame, tipico di questa fase cautelare, connotata, prima di tutto, da esigenze di massima celerità dei tempi processuali; C) Ritenuto che:
c.1) l’impianto siderurgico ha continuato la sua attività produttiva durante tutto il corso del processo di primo grado, in ragione delle ordinanze cautelari adottate dal Tribunale amministrativo regionale;
c.2) gli “eventi emissivi”, verificatisi nell’agosto del 2019, connessi ad alcune criticità del sistema di depolverizzazione del camino E 312, conseguenza di una carenza procedurale del Gestore (cfr. relazione ISPRA, pag. 3 e 4, depositata in primo grado, in data 23 luglio 2020, in adempimento dell’ordinanza istruttoria), e la “emissione di sostanze odorigene”, verificatasi nel febbraio 2020, riconducibili (ancorché tale aspetto sia controverso tra le parti) all’attività produttiva svolta dall’impianto siderurgico (“operazioni di colata avvenute presso lo stabilimento siderurgico”, cfr. nota A.R.P.A. del 29 settembre 2020, pag. 3), non si sono manifestati nuovamente;
c.3) l’ulteriore evento emissivo del 4 luglio 2020, cui fanno riferimento il Comune e le altre parti aventi posizioni processuali affini, per comprovare la possibile ripetizione di eventi di questo genere (e, dunque, la sussistenza di un pericolo per la salute della comunità insediata nell’area circostante), è riconducibile ad una problematica diversa rispetto a quelle dalle quali è scaturita l’ordinanza impugnata, consistita nel mancato adeguato irroramento di cumuli di materiale del processo produttivo, siti nell’area Parco “OMO2”, a causa di un malfunzionamento del mezzo adibito alla bagnatura/filmatura, che l’impresa non ha provveduto a gestire come prescritto (cfr. la Relazione sugli esiti del controllo straordinario effettuato da A.R.P.A. il 7 e l’8 luglio 2020, pag. 9 e 10, allegata alla nota A.R.P.A. del 29 settembre 2020);
c.4) dalla delibazione degli scritti e degli atti processuali, emergono evidenti profili di danno per gli impianti dello stabilimento siderurgico, in caso di mancata emanazione della misura cautelare domandata, derivanti dallo spegnimento della c.d. “area a caldo”, probabilmente irreversibile, una volta effettuato;
c.5) questi profili di danno sono stati contestati da alcune delle controparti processuali delle appellanti (cfr., ad es., pag. 40 dell’atto di intervento ad opponendum del Codacons), ma senza che le loro deduzioni risultino adeguatamente circostanziate sulle modalità e sulla tempistica adottate nei precedenti spegnimenti e adeguatamente comprovate, rispetto alle deduzioni di segno contrario delle società proponenti il gravame (cfr., in particolare, relazione Rina consulting, depositata nel giudizio di primo grado n.r.g. 397 del 2020, in data 11 aprile 2020, da Ilva);
c.6) lo spegnimento della c.d. “area a caldo” – il cui termine ultimo di adempimento viene a scadere prima della celebrazione dell’udienza di discussione, già fissata per il prossimo 13 maggio – è stata recentemente sollecitato dal Comune di Taranto, con l’invio della nota n. 0028638/2021 del 24 febbraio 2021, con la quale si sono chieste notizie “in ordine alla programmazione delle attività impiantistiche e gestionali finalizzate al rispetto dei termini temporali di fermata innanzi richiamati, inviando un cronoprogramma comprensivo di tutte le fasi previste e delle attività eventualmente già ad oggi poste in essere, ed aggiornamenti settimanali per la verifica del rispetto delle fasi indicate”;
c.7) tale condotta appare indicativa di un atteggiamento del Comune oggettivamente proteso a perseguire la sospensione dell’attività e pertanto dequota quelle argomentazioni difensive inerenti alla possibilità, per le appellanti, di ottenere, ove domandata, una proroga dei termini per effettuare le operazioni di spegnimento;
c.8) nel complessivo confronto fra gli allegati pregiudizi, quello dedotto dalle appellanti, consistente nell’irrimediabile deperimento degli impianti, si profila come attuale ed irreparabile, mentre quello degli appellati, consistente nell’eventuale ripetizione di eventi emissivi provenienti dall’“area a caldo” di cui si è ordinato lo spegnimento, risulta meramente ipotetico;
Impregiudicato il più approfondito scrutinio delle delicate questioni di fatto e di diritto sottese alle doglianze articolate dalle parti, che presuppone una disamina incompatibile con la delibazione tipica della presente fase cautelare, e suscettibile, invece, di essere svolta nella consueta sede del giudizio di cognizione, la cui udienza di discussione è già stata fissata per il 13 maggio 2021;
Ritenuta pertanto opportuna l’emanazione della misura cautelare, in considerazione della prossimità dell’udienza di discussione, al fine di garantire che la decisione definitiva della controversia sia pronunciata re adhuc integra;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare proposta nell’appello n.r.g. 1482 del 2021 e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza di primo grado, nonché l’efficacia del provvedimento
impugnato e degli atti ad esso connessi.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2021, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE Michele Conforti
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE Raffaele Greco
12/3/2021 N. 01482/2021 REG.RIC.