L’intervento del Presidente Meloni alla 29esima Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29) ha un finale a dir poco sorprendente.
Giorgia Meloni nel ricordare William James afferma testualmente: “Agisci come se quel che fai facesse la differenza. Perché la fa”. Chiosa il Presidente del Consiglio che un approccio troppo ideologico e non pragmatico su questo tema rischia di portarci fuori strada nel raggiungimento degli obiettivi climatici.
Per questo ha preso a prestito il pensiero ovvero l’ideologia del noto filosofo nonché psicologo statunitense.
Chissà se nel suo suo staff di spin doctor si è insospettatamente insinuato proprio Gianfalco (ovvero Giovanni Papini), letterato fascista anomalo e quanto mai controverso.
“Nocciolo” del suo intervento è proprio il nucleare da fusione che potrebbe a sua detta produrre energia pulita, sicura e illimitata.
Eppure Nicola Armaroli, direttore di ricerca al Centro Nazionale di Ricerca, cofondatore di Energia per l’Italia sosteiene che “La fusione nucleare non è oggi un’opzione energetica”, ha spiegato, “è un campo di ricerca con grande po- tenziale, ma che non potrà contribuire alla decarbonizzazione, almeno per i prossimi 30 anni, quelli cruciali per evitare gli effetti più devastanti del cambiamento cli- matico”.
Cara Giorgia non le sembra questo un ragionamento “pragmatico”?
Infine sul referendum del 12 e 13 giugno 2011 che al quesito 3 – chiedeva agli italiani di abrogare le nuove norme che consentivano la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare si registrò un’affluenza: 57,01 con un risultato inequivocabile:
‘Sì’ 25.643.652 (94,05 %) – ‘No’ 1.622.090 (5,95 %).
Noi ricordiamo soltanto che la Corte costituzionale ha ritenuto che sulla disciplina legislativa che residua dall’esito abrogativo del referendum le Camere mantengono intatta la loro funzione legislativa, potendo “correggere, modificare o integrare la disciplina” risultante dall’esito abrogativo (cfr. Corte cost. 32/1993). Rimane senz’altro preclusa la possibilità di prolungare gli effetti della legge abrogata in via referendaria, dovendosi così interpretare il limite, più volte ricordato dalla Corte stessa, in base al quale il legislatore non può far rivivere “né formalmente, né sostanzialmente” quanto abrogato con il referendum (cfr. Corte cost. 468/1990).
Ma i cittadini come ha dichiarato ieri non hanno sempre ragione?