Egregio Dottor Daniele Franco
segreteria.ministro@mef.gov.it
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Egregio Dottor On. Andrea Orlando
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
relazioniesterneministro@lavoro.gov.it
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Gentile Dottoressa On. Laura Castelli
mef@pec.mef.gov.it
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it.
Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze
Gentile Dottoressa Maria Cecilia Guerra
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
Sottosegretario di Stato al
Ministero dell’Economia e Finanze
Gentile Dottoressa Fabrizia Lapecorella
df.udg@pce.finanze.it
Direttore Generale delle Finanze
Egregio Dottor Ernesto Maria Ruffini
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Direttore Agenzia delle Entrate
Egregio Dottor Pasquale Tridico
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
Presidente INPS
Oggetto: Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e di Poste Italiane
Con la presente, si trasmette la proposta delle scriventi Organizzazioni Sindacali finalizzata a risolvere il problema degli esodati dei settori da noi rappresentati.
Distinti saluti.
I Segretari Generali
Roma, 17 giugno 2021
Art….
Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e di Poste Italiane
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e di Poste Italiane, il richiamo ivi contenuto all’articolo 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell’aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di detta imposta da parte degli Uffici finanziari.
Relazione
L’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (vd. anche l’interpretazione autentica disposta dall’articolo 26, comma 23, della legge n. 448 del 1998) che ha attribuito alla contrattazione collettiva dei settori sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali – quale era, ad esempio, quello del credito – la facoltà di costituire appositi fondi atti a “fronteggiare situazioni di eccedenze di personale transitorie o strutturali” richiama l’applicazione dell’allora vigente articolo 17 del T.U.I.R. (ora art. 19 del T.U.I.R) e della correlata aliquota di tassazione separata applicata al TFR come calcolata dal datore di lavoro all’atto della cessazione del rapporto. La specialità e l’eccezionalità delle modalità di calcolo delle prestazioni erogate in forma rateale (cd. assegno straordinario) dai suddetti fondi e il regime fiscale ad esse applicabili fa necessariamente ritenere che il richiamo all’applicazione dell’allora vigente art. 17 T.U.I.R. e della correlata aliquota di tassazione separata applicata al TFR vada riferito all’allora vigente disciplina che non prevedeva la riliquidazione dell’imposta sul TFR da parte degli Uffici finanziari; operazione quest’ultima introdotta successivamente e a decorrere dal 2001, per effetto del D.Lgs. n. 47/2000.
In base al criterio di calcolo stabilito fin dall’inizio dal D.M. n. 158/2000, (art. 10, comma 7, DI 83486/2014) l’importo netto dell’assegno straordinario è pari all’importo della pensione netta “attesa” calcolata sulla base dell’aliquota di tassazione individuata nel momento dell’accesso del lavoratore al Fondo di solidarietà; detta tassazione deve pertanto rimanere invariata per tutte le somme erogate nel periodo di erogazione dell’assegno di sostegno.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 18128 del 22 agosto 2014), che ha affermato come l’assegno straordinario netto riconosca un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, con la conseguente necessaria “definitività” dell’aliquota di tassazione computata al momento dell’accesso del lavoratore al Fondo di solidarietà.
Sarebbe pertanto non coerente con la finalità delle disposizioni attuative dei fondi di solidarietà individuati dalla norma rideterminare la tassazione dell’assegno straordinario sulla base dell’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione di detto assegno, come prevede l’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del TUIR.
La norma, di natura interpretativa, non ha effetti sul gettito.