A partire dalla legge Amato (1990) molti istituti pubblici furono protagonisti di operazioni di concentrazione e ampliamento delle strutture societarie.
Nel 1991 furono realizzate 17 operazioni di concentrazione , 1992 33 e nel 1993 16.
Ricordiamo che tra il 1993 e il 1994 si realizzarono le prime privatizzazioni del Gruppo IRI, Mediobanca ed IMI:
La configurazione giuridica degli istituti di credito di diritto pubblico era formalmente venuta meno con il decreto 481 del dicembre ’92 con il quale si modificava la legge bancario del 1936.
Successivamente la legge del 26 novembre 1993 n. 489 intervenne per stabilire l’obbligatorietà della trasformazione in società per azioni di tutte le banche in cui il Tesoro deteneva la maggioranza anche solo relativa.
Cosicché, la maggior parte degli istituti di diritto pubblico aderì a questa disposizione, attraverso la costituzione di pacchetti azionari interamente detenuti dal Tesoro (oggi MEF) e che, soltanto a partire dal 1997 iniziarono ad essere collocati sul mercato.
In quel panorama il Monte dei Paschi rappresentava un’evidente eccezione in quanto pur sottoposto al controllo del CICR non aveva mai ricevuto alcun fondo di dotazione da parte del Tesoro.
Ciò gli consentiva, nonostante risultasse un ente pubblico economico, di non aver alcun obbligo di trasformazione in società per azioni.
La storia recente è qui dinanzi ai nostri occhi e ci descrive un oscuro fine corsa di quest’istituzione economica plurisecolare.
A proposito dell’operazione UNICREDIT e MPS giova ricordare che è in discussione, in Parlamento il Disegno di Legge di Bilancio 2021 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 DDL 2790-bis/C.
Vale dare una rapida lettura all’ Art. 39 in tema incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale.
Viene introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data. Oggetto di trasformazione sono quindi le DTA relative alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante e del soggetto beneficiario a seguito, rispettivamente, della fusione o della scissione. Nel caso di conferimento d’azienda invece, sono oggetto di trasformazione le DTA riferite alle perdite e alle eccedenze ACE del conferitario. L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione. In ogni caso, le disposizioni in esame non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza. Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero essere ceduto a terzi o chiesto a rimborso. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi. Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni del presente articolo, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda realizzate nell’arco temporale di riferimento.
SRIRESET è venuta a conoscenza di una richiesta di emendamento all’art. 39 teso a introdurre una salvaguardia dei livelli occupazionale delle società che partecipano all’aggregazione. Questo al fine di non consentire che al trasferimento dei crediti di imposta come incentivo all’aggregazione, si sommi un ulteriore costo sociale sotto forma di ammortizzatori sociali e deficit occupazionali.
Ovviamente l’art. 39 riguarda in astratto tutte le operazioni di aggregazione ma non è peregrino pensare che se ne abbia in mente una in particolare. Per quanto il settore bancario abbia finora, quasi sempre, risolto i problemi di eccedenze attraverso il fondo esuberi (quasi, perché per esempio non fu così a Ferrara) è comunque corretto che la norma introdotta dall’art 39 non si limiti a sostenere la convenienza economica dell’operazione ma ne garantisca anche la sostenibilità sociale.
Ovviamente da parte nostra restiamo convinti, pur nella bontà dell’emendamento, che l’unica soluzione possibile sia quella della riconquista di un ruolo del Pubblico nel settore creditizio soprattutto ora che la pandemia ci obbliga a ripensare il modello economico per il futuro.
Il silenzio del Sindacato più che assordante sta diventando colpevole.